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Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

     

 

FONDO DI SOSTEGNO PER I FAMILIARI DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO  


Il Ministero del Lavoro ha istituito un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. 
Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.   

Le risorse destinate dal Ministero a questo fondo, dalla sua istituzione nel 2007 (Legge 296/2006, Finanziaria 2007), sono cresciute dai 2.500.000 euro del 2007 ai 10 milioni di euro dell’anno in corso, che il Ministero ha erogato in forma di sussidio e di anticipo della somma erogata dall’INPS, come rendita ai superstiti, già prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965.   
I soggetti beneficiari del fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
 • coniuge; 
 • figli legittimi, naturali,  riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al   18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché  dura l’inabilità,
In mancanza di coniugi o figli: 
 • genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; 
 • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.   

Il compito dell’erogazione dei fondi è attribuito all’INAIL (in cui è confluito l’IPSEMA), previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro.   

I benefici  

Il decreto prevede due tipologie di benefici: 

1) prestazione una tantum a carico del Fondo. L’importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico. 
L’importo è fissato annualmente. 

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 gli importi fissati sono:
Nr.1 superstite - 5.000 euro per nucleo superstiti 
Nr. 2 superstiti - 7.500 euro per nucleo superstiti 
Nr. 3 superstiti -10.000 euro per nucleo superstiti 
Più di 3 superstiti - 15.000 euro per nucleo superstiti

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 l'importo della prestazione, di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti quattro tipologie fissate con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2011 recante “Determinazione per l’esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro”:
Tipologia A nr. 1 superstite - 6.500 euro per nucleo superstiti
Tipologia B nr. 2 superstiti - 10.500 euro per nucleo superstiti
Tipologia C nr. 3 superstiti  - 14.500 euro per nucleo superstiti
Tipologia D più di 3 superstiti - 22.500 euro per nucleo superstiti

Hanno diritto alla prestazione una tantum sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.), oltre che i superstiti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
 
2) anticipazione della rendita dei superstiti - L’anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.     

In caso di provvedimento negativo per l’erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L’eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell’INAIL.   

L’erogazione dei benefici è subordinata all’esito di un accertamento sommario e da una ispezione da parte del Servizio Ispettivo dell’Istituto e delle Direzioni Provinciali o Regionali del Lavoro. 
Se successivamente all’esito delle procedure ordinarie si accerti la non riconducibilità dell’evento ad infortunio sul lavoro, si provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell’art.2033 del codice civile. 

Per conoscere le modalità di accesso alla prestazione una tantum e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito dell'INAIL

 

 

FONTE: http://www.lavoro.gov.it


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