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VISITE MEDICHE E CARTELLE SANITARIE: NUOVI ADEMPIMENTI

     

A partire dall'entrata del Decreto Correttivo n. 106 del 2009 sono previse alcune specifiche novità per la gestione di Visite e Cartelle.

Ecco in sintesi le principali novità:

1) il decreto prevede che il medico competente e il datore di lavoro concordino il luogo di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio;

2) sparisce la firma del datore di lavoro sulle cartelle sanitarie e di rischio;

3) viene introdotta la possibilità di eseguire la visita pre-assuntiva purché venga effettuata dal medico competente o dall’asl e venga rilasciato il giudizio di idoneità al lavoratore con possibilità di ricorso;

4) viene introdotta la visita al rientro al lavoro dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute;

5) viene introdotto l’obbligo di consegna del giudizio di idoneità al lavoratore al momento del rilascio (e non solo la firma per presa visione sulla cartella);

6) viene introdotta la responsabilità del datore di lavoro con sanzione a suo carico per il mancato rispetto della periodicità delle visite (sanzione: 2000-4000 euro) e in caso di mancata comunicazione al medico competente di cessazione per la consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro (sanzione: 500-1800 euro);

7) viene introdotto l’obbligo di consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio (e non più l’originale) al lavoratore alla cessazione e l’obbligo di conservazione a carico del datore di lavoro delle cartelle per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

FONTE: www.medicocompetente.it


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