VISITE MEDICHE E CARTELLE SANITARIE: NUOVI ADEMPIMENTI
A partire dall'entrata del Decreto Correttivo n. 106 del 2009 sono previse alcune specifiche novità per la gestione di Visite e Cartelle.
Ecco in sintesi le principali novità:
1) il decreto prevede che il medico competente e il datore di lavoro concordino il luogo di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio;
2) sparisce la firma del datore di lavoro sulle cartelle sanitarie e di rischio;
3) viene introdotta la possibilità di eseguire la visita pre-assuntiva purché venga effettuata dal medico competente o dall’asl e venga rilasciato il giudizio di idoneità al lavoratore con possibilità di ricorso;
4) viene introdotta la visita al rientro al lavoro dopo 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute;
5) viene introdotto l’obbligo di consegna del giudizio di idoneità al lavoratore al momento del rilascio (e non solo la firma per presa visione sulla cartella);
6) viene introdotta la responsabilità del datore di lavoro con sanzione a suo carico per il mancato rispetto della periodicità delle visite (sanzione: 2000-4000 euro) e in caso di mancata comunicazione al medico competente di cessazione per la consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro (sanzione: 500-1800 euro);
7) viene introdotto l’obbligo di consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio (e non più l’originale) al lavoratore alla cessazione e l’obbligo di conservazione a carico del datore di lavoro delle cartelle per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
FONTE: www.medicocompetente.it
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