GARANTE PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA IN UN SUPERMERCATO
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza in un supermercato, sulla base delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal "Nucleo speciale funzione pubblica e privacy" della Guardia di Finanza su delega del Garante stesso.
Nel caso di specie, in particolare, il sistema di videosorveglianza (composto complessivamente di 16 telecamere) risulta installato per finalità "di supporto delle forze dell'ordine in caso di eventi criminosi e di servizio per la clientela che accede e lascia i parcheggi sotterranei […]", nonché di tutela del patrimonio aziendale "relativamente alla zona di scarico delle merci e [di] sicurezza dei luoghi e del personale presso il box informazioni ove vengono custoditi i valori".
Il Garante ha rilevato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa società, che alcune delle telecamere installate risultano dislocate in aree (box informazioni; caveau; zona di scarico merci) suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di ripresa della loro attività in dette aree (al riguardo, peraltro, cfr. anche Cass. 6 marzo 1986, n. 1490 secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente).
Venendo pertanto a mancare il presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice), ossia il rispetto della normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, il Garante ha disposto il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box informazioni, nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Rilevate altresì gravi omissioni e carenze in ordine (i) alla designazione degli incaricati del trattamenti dei dati personali in materia di videosorveglianza, (ii) alle informazioni rese agli interessati del trattamento, (iii) alla conservazione delle immagini, il Garante ha prescritto al titolare del trattamento:
a) di designare quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, ove intenda lasciare immutata l'ubicazione dei monitor sui quali vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i dipendenti che operano presso il box informazioni e che accedono al caveau (limitatamente a tale trattamento), disponendo altresì nelle more il blocco relativamente alla comunicazione a tali soggetti delle immagini riprese;
b) di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta, non avendo il titolare addotto esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tre giorni;
c) di integrare i modelli recanti l'informativa "semplificata" con le informazioni indicate nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, nonché di integrare il medesimo modello, per le aree diverse da quelle esterne, con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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